QWERTYmag

Informazioni sull'Italia. Seleziona gli argomenti di cui vuoi saperne di più su QwertMag

Continua l’esecuzione preventiva

I ricorrenti non mettono in dubbio che il ministro sia autorizzato ad adottare le misure, ma non vedono più alcun motivo per applicarle, perché sono già trascorsi sei giorni senza prove che il pollame degli allevamenti dei ricorrenti sia stato infettato dall’influenza aviaria. Gli animali non hanno mostrato segni di malattia all’ispezione visiva ei campioni prelevati da un’azienda sono risultati negativi per l’influenza aviaria.

Il primo giudice di soccorso ha affermato che l’imposizione di una misura di uccisione preventiva del pollame è rigorosa e di vasta portata. Questa misura può essere necessaria per prevenire un’ulteriore diffusione di malattie degli animali nel settore avicolo. Pertanto è logico che la procedura venga eseguita il prima possibile, poiché ritardare l’attuazione per un periodo più lungo rende la procedura meno efficace e difficile da digerire per gli allevatori di pollame interessati.

In udienza, due veterinari hanno spiegato che l’esame visivo non è sufficiente per concludere che l’influenza aviaria è assente e che l’influenza aviaria all’interno di un gregge ha un periodo di incubazione di circa nove giorni. Ciò significa che attualmente esiste ancora il rischio che il pollame candidato venga infettato dall’influenza aviaria a causa della contaminazione dell’allevamento vicino. Il giudice di primo soccorso presume un periodo di incubazione di nove giorni, per cui un periodo di incubazione di 14 giorni viene preso in considerazione a livello internazionale e il laboratorio di riferimento olandese ha calcolato un periodo di nove giorni sulla base dei dati raccolti nei Paesi Bassi per l’epidemia di aviaria influenza. Entrambe le parti concordano sul fatto che dopo il periodo di incubazione si presenta una situazione fondamentalmente diversa dal punto di vista epidemiologico.

READ  Dormire con il tuo animale domestico nel letto può essere pericoloso

La convenuta ha inoltre sostenuto che, fatta eccezione per le catastrofi che richiedono capacità di sgombero, lo sgombero sarebbe avvenuto entro due giorni, e quindi entro il periodo di custodia. Alla luce di ciò e della notevole importanza che riveste la prevenzione dell’ulteriore diffusione dell’influenza aviaria, il giudice del pronto soccorso non vede alcun motivo per sospendere la decisione impugnata prima del 29 ottobre alle ore 22.00. Ciò significa che il ministro può continuare l’esecuzione fino ad allora.