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Il reddito di un amministratore residente in Italia è correttamente tassabile nei Paesi Bassi · Contabilità questa mattina

Il reddito di un amministratore residente in Italia è correttamente tassabile nei Paesi Bassi · Contabilità questa mattina

La Corte Den Bosch ha stabilito che se una BV è costituita secondo la legge olandese, si qualifica come entità imponibile nazionale e con sede nei Paesi Bassi ai sensi della legge sull’imposta sul reddito delle società del 1969. Il fatto che una DGA abbia svolto attività di gestione per un periodo (limitato) nei Paesi Bassi non pregiudica l’efficacia della convenzione fiscale con l’Italia. Il paese in cui è stabilita la società ha giurisdizione fiscale.

Un cittadino olandese vive in Italia dal 1997, dove possiede insieme alla moglie una casa di proprietà. La casa è finanziata con un mutuo. Nel 2015, una persona che è amministratore delegato di una BV olandese riceve € 64.066 dalla BV. Anche sua moglie è impiegata presso la BV, che non ha altri dipendenti. L’intero importo è completamente tassabile dalle autorità fiscali olandesi.

La DGA non è d’accordo e sostiene che i Paesi Bassi hanno erroneamente incluso nel prelievo l’intero reddito percepito di 64.066 euro. L’amministratore/azionista si è avvalso dell’articolo 16 della convenzione fiscale tra i Paesi Bassi e l’Italia.

Articoli 15 e 16 del trattato fiscale

Articolo 16, paragrafo 1 del trattato fiscale, la DGA afferma che il reddito deve essere derivato dall’appartenenza al consiglio di amministrazione o al consiglio di sorveglianza dell’organizzazione, questo articolo non riguarda le grandi aziende ma le piccole BV con un numero limitato di dipendenti e clienti come la sua BV.

Secondo la Corte, nei casi in cui vengono svolte sia funzioni di gestione ordinaria che di personale e non è prevista una remunerazione separata per le due attività, la remunerazione corrisposta dovrebbe essere divisa in una parte rientrante nell’articolo 16 del Trattato fiscale (la parte relativa remunerazione relativa alle funzioni gestionali di routine e una parte che rientra nell’articolo 15 del trattato fiscale (parte della retribuzione associata alle normali attività dei dipendenti).

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Le misure di gestione sono limitate

Poiché l’articolo 16 della Convenzione fiscale non è applicabile, secondo la DGA è applicabile solo l’articolo 15 della Convenzione fiscale sul personale. Sulla base dei dati di volo, il direttore ha calcolato 20 giorni nei Paesi Bassi per operazioni commerciali nel 2015. Secondo il direttore, il diritto d’imposta dovrebbe essere limitato a 1/12 di 64.066 euro.

Secondo lui, per una parte del reddito che rientra nell’articolo 16, esso si applica solo a una parte molto limitata, vale a dire 1.000 euro. Secondo lui si tratta di un compenso ragionevole per l’amministratore in relazione ad attività amministrative limitate come l’accettazione e la discussione dei conti annuali e la partecipazione all’assemblea generale degli azionisti.

Sebbene le misure amministrative siano così basse da risultare inappropriate, il tribunale ritiene che la remunerazione dovrebbe essere superiore ai 1.000 euro fissati dal direttore e dal direttore. Considerato il rapporto descritto tra le azioni della direzione e del personale, la Corte respinge la relazione del revisore secondo cui la remunerazione dell’amministratore dovrebbe essere fissata a 64.066 euro.

Il tribunale ha fissato in 3.000 euro il compenso da corrispondere al direttore e al direttore dei procedimenti amministrativi. Il tribunale ha fissato la retribuzione per le attività del dipendente (svolte nell’ambito del secondo contratto) a 61.066 euro e ha concordato con il direttore e la posizione del direttore che solo 1/12 di queste attività erano svolte nei Paesi Bassi.

Detrazione degli interessi ipotecari

Il direttore ritiene di poter pretendere la detrazione degli interessi ipotecari sulla propria casa in Italia. La Corte esamina se la DGA possa far derivare il suo diritto a detrarre gli interessi ipotecari dalla legge sull’Unione.

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Soprattutto, il diritto nazionale deve essere interpretato in termini di diritto dell’Unione. Ciò significa che se il diritto dell’Unione richiede un risarcimento di portata più ampia di quanto prescritto dal diritto nazionale, il diritto dell’Unione prevarrà e il diritto nazionale non si applicherà.

Non è accertato né provato che l’amministratore e il coniuge ricevano il 90% o più del reddito mondiale, calcolato secondo gli standard dello Stato membro (Italia) di residenza. . Per questo motivo non esiste la situazione “classica” di Schumacher.

La DGA non può quindi far derivare dalla legge sull’Unione il suo diritto a detrarre gli interessi ipotecari.

Secondo il tribunale, il direttore non credeva che esistesse una situazione in cui l’Italia non potesse tenere adeguatamente conto della situazione personale e familiare di lui e di sua moglie.

Corte d’appello di Ten Bosch, ECLI:NL:GHSHE:2023:2036